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ORGANIZZAZIONE INTERDISCIPLINARE SVILUPPO E SALUTE (ORISS)

S T A T U T O

Art.1) E’ costituita con sede in Lari (Pisa), via Montebono 2, località Usigliano, un’associazione denominata
ORGANIZZAZIONE INTERDISCIPLINARE SVILUPPO E SALUTE (ORISS).

Art.2) L’associazione non persegue scopi di lucro e si ispira ai principi sui diritti dell’uomo sanciti dalle Nazioni Unite, alle convenzioni CEE – ACP e alla legge italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 26.02.1987 n.49.L’associazione mira a concorrere allo sviluppo e alla salute della comunità umana, intendendo per sviluppo non solo il progresso economico e tecnologico, ma il processo volto a creare le condizioni, materiali e non, necessarie al dispiegamento delle potenzialità della specie umana in armonia con l’ambiente, in cui essa evolve, e per salute non la sola assenza di malattia, ma il pieno benessere fisico, mentale e sociale (cfr. OMS, Carta per la Salute, Ottawa 1986).L’associazione conta di perseguire gli scopi di cui sopra con i seguenti mezzi:

a) promozione di incontri, dibattiti, corsi, seminari, congressi e ogni altra manifestazione o attività, che si renda di volta in volta necessaria o opportuna, in qualsiasi luogo, sia pubblico che privato;

b) elaborazione, pubblicazione e diffusione in Italia e all’estero di opuscoli informativi, libri, riviste, periodici, manifesti e ogni altro materiale stampato, audiovisivo, elettronico e informatico;

c) promozione di studi, ricerche, viaggi e attività di formazione;

d) collaborazione con altre associazioni similari, italiane e straniere, e istituzione di sezioni a carattere specialistico;

e) erogazione di servizi (consulenze e attività preventive e terapeutiche o altro) e costituzione di un’agenzia formativa;

f) progettazione e realizzazione di interventi in Italia e all’estero.L’associazione si propone di partecipare, quale fornitore di attività formative, al programma di formazione continua del Ministero della Salute.L’associazione può inoltre consociarsi ad altre associazioni, federazioni e enti, quando ciò sia utile alla realizzazione degli scopi sociali.

Art.3) Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dalle quote associative annuali, fissate dal consiglio direttivo;

b) da eventuali titoli di debito pubblico o privato, che possono essere acquistati in seguito a economie di amministrazione;

c) da ogni altra entrata, che possa pervenire dallo Stato, da enti pubblici, da organismi nazionali e internazionali e da privati italiani e esteri;

d) da beni, che eventualmente possono pervenire all’associazione per testamento o donazione.

Art.4) Sono associati coloro che risultano iscritti nell’apposito libri dei soci, tenuto a cura del consiglio direttivo. I soci si dividono in tre categorie:

a) i soci fondatori, identificati nelle persone che hanno costituito l’associazione e che sono menzionati nell’atto costitutivo; nel primo anno di vita dell’associazione possono tuttavia divenire soci fondatori quei soci ordinari che, fattane richiesta, siano cooptati dall’assemblea dei soci fondatori all’unanimità;

b) i soci ordinari, identificati nelle persone che, fattane richiesta, siano accettate dal consiglio direttivo a maggioranza;

c) i soci esterni, identificati nelle persone che partecipano alle attività dell’associazione senza ricoprire cariche sociali e senza diritto di voto in assemblea. [cfr modifica in calce]

Tanto i soci ordinari che quelli esterni possono essere individuali o collettivi, rientrando in quest’ultima categoria dipartimenti, istituti, laboratori, archivi, musei e altri centri di ricerca, nonché fondazioni, società scientifiche, associazioni specialistiche e altre istituzioni.Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal consiglio direttivo.Nel caso di soci collettivi la quota associativa minima è pari a cinque volte la quota individuale.Hanno diritto di voto soltanto i soci fondatori e i soci ordinari. Ogni socio di queste due categorie ha diritto ad un voto. Ai soci ordinari collettivi spetta un voto unico, espresso da un loro rappresentante. La partecipazione all’associazione non può essere temporanea.La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del consiglio direttivo.Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in caso di:

a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;

b) violazione delle norme etiche o statutarie;

c) interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

d) condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico.L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’associazione, né sono trasferibili ad alcun titolo.

Art.5) L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo, composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, eletti dall’assemblea tra i soci individuali fondatori o ordinari e i rappresentanti dei soci collettivi ordinari.

Il consiglio direttivo cura la conservazione del patrimonio e provvede alla gestione generale, adottando i provvedimenti che stimi necessari per il buon funzionamento dell’associazione.Il consiglio direttivo delibera pertanto in ordine all’amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni e dei fondi dell’associazione, all’organizzazione e al funzionamento dei servizi, all’accettazione dei soci, all’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all’anno.

Art.6) Il consiglio direttivo elegge fra i propri membri il presidente, uno o due vice-presidenti, il segretario e almeno un responsabile amministrativo.Particolari deleghe, stabili o temporanee, possono essere conferite dal consiglio direttivo a uno o più dei suoi membri in riferimento a specifiche attività o progetti di lavoro.

Art.7) I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.Qualora venissero a cessare per qualsiasi causa uno o più membri del consiglio direttivo, gli altri membri procedono all’integrazione del consiglio direttivo per cooptazione.I membri cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvede alla sostituzione dei membri cessati con una durata in carica pari a quella del consiglio direttivo.Costituisce causa di decadenza della carica la perdita della qualità di socio e, per i membri del consiglio direttivo nominati quali rappresentanti dei soci collettivi, la perdita della qualità di socio dell’ente da loro rappresentato o la perdita della loro qualità di rappresentanti del socio collettivo in seno all’associazione, anche a seguito di revoca dell’incarico da parte del socio collettivo rappresentato.La carica di membro del consiglio direttivo è gratuita salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art.8) Il consiglio direttivo si riunisce per iniziativa del presidente del consiglio direttivo o a seguito di domanda sottoscritta da almeno un terzo dei suoi membri.Il consiglio direttivo è convocato dal presidente del consiglio direttivo mediante avviso, contenente le indicazioni del giorno, del luogo e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedito ai membri almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza, anche a mezzo di lettera semplice.Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro designato dagli intervenuti.Il presidente designa un segretario, anche estraneo al consiglio direttivo, che lo assiste.Delle deliberazioni del consiglio direttivo viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.9) Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.Non è ammesso l’intervento per delega.

Art.10) L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno.L’assemblea viene convocata dal presidente di propria iniziativa o per decisione del consiglio direttivo o a richiesta di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.L’avviso dovrà essere affisso presso la sede dell’associazione e dovrà essere spedito agli associati a mezzo fax, o messaggio di posta elettronica o lettera semplice.L’assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro designato dagli intervenuti.Il presidente designa un segretario, anche estraneo all’associazione, che lo assiste.Delle deliberazioni dell’assemblea viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal presidente e dal segretario.Nell’assemblea hanno voto deliberativo i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.Ogni associato non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

Art.11) L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.Trascorsa un’ora da quella indicata per la prima convocazione, l’adunanza si intende di seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.L’assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci intervenuti.Le modificazioni dello statuto, per poter essere sottoposte all’approvazione dell’assemblea, devono essere preventivamente approvate dall’assemblea speciale dei soci fondatori, convocata con le modalità di cui sopra, che delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci fondatori e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci fondatori.

Art.12) L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.Dalla data dell’avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

Art.13) L’associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea ciascuno dei membri del consiglio direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14) Per quanto non previsto in questo statuto si osservano le disposizioni di legge in materia.

I soci fondatori:

F.to: Pietro Coppo
F.to: Susanna Taccola
F.to: Antonio Bianchi
F.to: Lelia Pisani

Usigliano di Lari, 02.11.2002

Discusso e approvato dall’assemblea dei soci del 02.11.2002

Il consiglio direttivo:

F.to: Iside Baldini (Presidente)
F.to: Mauro Gallevi (Vicepresidente)
F.to: Sergio Zorzetto (Vicepresidente)
F.to: Pietro Coppo (Segretario)
F.to: Lelia Pisani (Responsabile amministrativo)

Usigliano di Lari, 02.11.2002

 

Modifica Comma C Articolo 4

Per decisione dell'Assemblea dei Soci 2005 nel Comma C dell'Articolo 4 la dizione: " i soci esterni, identificati nelle persone che partecipano alle attività dell’associazione senza ricoprire cariche sociali e senza diritto di voto in assemblea" è sostituita dalla seguente: "I soci esterni, identificati nelle persone che, fattane richiesta e senza necessità di essere accettati dal consiglio direttivo a maggioranza, hanno diritto di voto in assemblea ma non possono ricoprire cariche sociali."

 
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