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statuto |
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ORGANIZZAZIONE INTERDISCIPLINARE SVILUPPO
E SALUTE (ORISS)
S T A T U T O
Art.1) E costituita con sede in Lari (Pisa),
via Montebono 2, località Usigliano, unassociazione
denominata
ORGANIZZAZIONE INTERDISCIPLINARE SVILUPPO E SALUTE (ORISS).
Art.2) Lassociazione non persegue scopi di
lucro e si ispira ai principi sui diritti delluomo
sanciti dalle Nazioni Unite, alle convenzioni CEE
ACP e alla legge italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
del 26.02.1987 n.49.Lassociazione mira a concorrere
allo sviluppo e alla salute della comunità umana,
intendendo per sviluppo non solo il progresso economico
e tecnologico, ma il processo volto a creare le condizioni,
materiali e non, necessarie al dispiegamento delle potenzialità
della specie umana in armonia con lambiente, in cui
essa evolve, e per salute non la sola assenza di malattia,
ma il pieno benessere fisico, mentale e sociale (cfr. OMS,
Carta per la Salute, Ottawa 1986).Lassociazione conta
di perseguire gli scopi di cui sopra con i seguenti mezzi:
a) promozione di incontri, dibattiti, corsi, seminari,
congressi e ogni altra manifestazione o attività,
che si renda di volta in volta necessaria o opportuna, in
qualsiasi luogo, sia pubblico che privato;
b) elaborazione, pubblicazione e diffusione in Italia
e allestero di opuscoli informativi, libri, riviste,
periodici, manifesti e ogni altro materiale stampato, audiovisivo,
elettronico e informatico;
c) promozione di studi, ricerche, viaggi e attività
di formazione;
d) collaborazione con altre associazioni similari,
italiane e straniere, e istituzione di sezioni a carattere
specialistico;
e) erogazione di servizi (consulenze e attività
preventive e terapeutiche o altro) e costituzione di unagenzia
formativa;
f) progettazione e realizzazione di interventi in
Italia e allestero.Lassociazione si propone
di partecipare, quale fornitore di attività formative,
al programma di formazione continua del Ministero della
Salute.Lassociazione può inoltre consociarsi
ad altre associazioni, federazioni e enti, quando ciò
sia utile alla realizzazione degli scopi sociali.
Art.3) Il patrimonio dellassociazione è
costituito:
a) dalle quote associative annuali, fissate dal
consiglio direttivo;
b) da eventuali titoli di debito pubblico o privato,
che possono essere acquistati in seguito a economie di amministrazione;
c) da ogni altra entrata, che possa pervenire dallo
Stato, da enti pubblici, da organismi nazionali e internazionali
e da privati italiani e esteri;
d) da beni, che eventualmente
possono pervenire allassociazione per testamento o
donazione.
Art.4) Sono associati coloro che risultano iscritti
nellapposito libri dei soci, tenuto a cura del consiglio
direttivo. I soci si dividono in tre categorie:
a) i soci fondatori, identificati nelle persone
che hanno costituito lassociazione e che sono menzionati
nellatto costitutivo; nel primo anno di vita dellassociazione
possono tuttavia divenire soci fondatori quei soci ordinari
che, fattane richiesta, siano cooptati dallassemblea
dei soci fondatori allunanimità;
b) i soci ordinari, identificati nelle persone che,
fattane richiesta, siano accettate dal consiglio direttivo
a maggioranza;
c) i soci esterni, identificati nelle persone che
partecipano alle attività dellassociazione
senza ricoprire cariche sociali e senza diritto di voto
in assemblea. [cfr modifica in calce]
Tanto i soci ordinari che quelli esterni possono essere
individuali o collettivi, rientrando in questultima
categoria dipartimenti, istituti, laboratori, archivi, musei
e altri centri di ricerca, nonché fondazioni, società
scientifiche, associazioni specialistiche e altre istituzioni.Gli
associati sono tenuti al pagamento della quota associativa,
differenziata secondo le categorie, che verrà fissata
di anno in anno dal consiglio direttivo.Nel caso di soci
collettivi la quota associativa minima è pari a cinque
volte la quota individuale.Hanno diritto di voto soltanto
i soci fondatori e i soci ordinari. Ogni socio di queste
due categorie ha diritto ad un voto. Ai soci ordinari collettivi
spetta un voto unico, espresso da un loro rappresentante.
La partecipazione allassociazione non può essere
temporanea.La qualità di associato deve risultare
da apposito registro tenuto a cura del consiglio direttivo.Tale
qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi
con lettera raccomandata al consiglio direttivo, si perde
per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in caso
di:
a) cessazione della partecipazione alla vita associativa,
negligenza nellesecuzione dei compiti affidati o mancato
pagamento delle quote associative per oltre due anni;
b) violazione delle norme etiche o statutarie;
c) interdizione, inabilitazione o condanna dellassociato
per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura
colposa;
d) condotta contraria alle leggi e allordine
pubblico.Lapertura di qualsiasi provvedimento per
i casi contemplati deve essere comunicata allinteressato
con lettera raccomandata. La riammissione può essere
richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause
che lhanno determinata. Le quote versate non sono
in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento
del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento
dellassociazione, né sono trasferibili ad alcun
titolo.
Art.5) Lassociazione è amministrata
da un consiglio direttivo, composto da un minimo di cinque
a un massimo di nove membri, eletti dallassemblea
tra i soci individuali fondatori o ordinari e i rappresentanti
dei soci collettivi ordinari.
Il consiglio direttivo cura la conservazione del patrimonio
e provvede alla gestione generale, adottando i provvedimenti
che stimi necessari per il buon funzionamento dellassociazione.Il
consiglio direttivo delibera pertanto in ordine allamministrazione
ordinaria e straordinaria dei beni e dei fondi dellassociazione,
allorganizzazione e al funzionamento dei servizi,
allaccettazione dei soci, allapprovazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo.Il consiglio
direttivo si riunisce almeno due volte allanno.
Art.6) Il consiglio direttivo elegge fra i propri
membri il presidente, uno o due vice-presidenti, il segretario
e almeno un responsabile amministrativo.Particolari deleghe,
stabili o temporanee, possono essere conferite dal consiglio
direttivo a uno o più dei suoi membri in riferimento
a specifiche attività o progetti di lavoro.
Art.7) I membri del consiglio direttivo durano in
carica cinque anni e sono rieleggibili.Qualora venissero
a cessare per qualsiasi causa uno o più membri del
consiglio direttivo, gli altri membri procedono allintegrazione
del consiglio direttivo per cooptazione.I membri cooptati
restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvede
alla sostituzione dei membri cessati con una durata in carica
pari a quella del consiglio direttivo.Costituisce causa
di decadenza della carica la perdita della qualità
di socio e, per i membri del consiglio direttivo nominati
quali rappresentanti dei soci collettivi, la perdita della
qualità di socio dellente da loro rappresentato
o la perdita della loro qualità di rappresentanti
del socio collettivo in seno allassociazione, anche
a seguito di revoca dellincarico da parte del socio
collettivo rappresentato.La carica di membro del consiglio
direttivo è gratuita salvo eventuali rimborsi per
le spese sostenute.
Art.8) Il consiglio direttivo si riunisce per iniziativa
del presidente del consiglio direttivo o a seguito di domanda
sottoscritta da almeno un terzo dei suoi membri.Il consiglio
direttivo è convocato dal presidente del consiglio
direttivo mediante avviso, contenente le indicazioni del
giorno, del luogo e dellora della riunione e lelenco
delle materie da trattare, spedito ai membri almeno otto
giorni prima della data fissata per ladunanza, anche
a mezzo di lettera semplice.Il consiglio direttivo si riunisce
presso la sede sociale o in altro luogo indicato nellavviso
di convocazione.Le riunioni del consiglio direttivo sono
presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in
caso di sua assenza o impedimento, da altro membro designato
dagli intervenuti.Il presidente designa un segretario, anche
estraneo al consiglio direttivo, che lo assiste.Delle deliberazioni
del consiglio direttivo viene redatto verbale su apposito
libro, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art.9) Il consiglio direttivo è regolarmente
costituito con lintervento della maggioranza dei suoi
membri e delibera a maggioranza assoluta dei voti degli
intervenuti.Non è ammesso lintervento per delega.
Art.10) Lassemblea si riunisce almeno una
volta allanno.Lassemblea viene convocata dal
presidente di propria iniziativa o per decisione del consiglio
direttivo o a richiesta di almeno un terzo dei soci con
diritto di voto.Lassemblea è convocata mediante
avviso, contenente lindicazione del giorno, del luogo
e dellora della riunione e lelenco delle materie
da trattare.Lavviso dovrà essere affisso presso
la sede dellassociazione e dovrà essere spedito
agli associati a mezzo fax, o messaggio di posta elettronica
o lettera semplice.Lassemblea si riunisce presso la
sede sociale o in altro luogo indicato nellavviso
di convocazione.Lassemblea è presieduta dal
presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza
o impedimento, da altro membro designato dagli intervenuti.Il
presidente designa un segretario, anche estraneo allassociazione,
che lo assiste.Delle deliberazioni dellassemblea viene
redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal presidente
e dal segretario.Nellassemblea hanno voto deliberativo
i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle
quote sociali.Ogni associato avente diritto di voto può
farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto
di voto mediante delega scritta.Ogni associato non può
essere portatore di più di 2 (due) deleghe.
Art.11) Lassemblea in prima convocazione è
regolarmente costituita con lintervento della maggioranza
dei soci aventi diritto di voto.Trascorsa unora da
quella indicata per la prima convocazione, ladunanza
si intende di seconda convocazione ed è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto
di voto intervenuti.Lassemblea, tanto in prima che
in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta
dei voti spettanti ai soci intervenuti.Le modificazioni
dello statuto, per poter essere sottoposte allapprovazione
dellassemblea, devono essere preventivamente approvate
dallassemblea speciale dei soci fondatori, convocata
con le modalità di cui sopra, che delibera in prima
convocazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti
dei soci fondatori e in seconda convocazione con il voto
favorevole di almeno i due terzi dei soci fondatori.
Art.12) Lesercizio sociale si chiude al 31
(trentuno) dicembre di ogni anno.Alla fine di ciascun esercizio
il consiglio direttivo procederà alla redazione del
bilancio da presentare per lapprovazione, unitamente
al programma dellattività per il nuovo esercizio
ed al preventivo delle spese, allassemblea da convocarsi
entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio.Dalla
data dellavviso di convocazione bilancio e programma
verranno depositati presso la sede dellassociazione
a disposizione degli associati che intendessero consultarli.E
vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili
o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale
durante la vita dellassociazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione siano imposti dalla legge.
Art.13) Lassociazione ha durata illimitata.
In caso di scioglimento dellassociazione lassemblea
nominerà uno o più liquidatori che provvederanno
alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.Nel
caso di impossibilità di regolare costituzione dellassemblea
ciascuno dei membri del consiglio direttivo potrà
chiedere allautorità competente la nomina del
o dei liquidatori.Quanto residuerà, esaurita la liquidazione,
verrà devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai
liquidatori in base alle indicazioni fornite dallassemblea
e sentito lorganismo di controllo di cui allart.3,
comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art.14) Per quanto non previsto in questo statuto
si osservano le disposizioni di legge in materia.
I soci fondatori:
F.to: Pietro Coppo
F.to: Susanna Taccola
F.to: Antonio Bianchi
F.to: Lelia Pisani
Usigliano di Lari, 02.11.2002
Discusso e approvato dallassemblea dei soci del 02.11.2002
Il consiglio direttivo:
F.to: Iside Baldini (Presidente)
F.to: Mauro Gallevi (Vicepresidente)
F.to: Sergio Zorzetto (Vicepresidente)
F.to: Pietro Coppo (Segretario)
F.to: Lelia Pisani (Responsabile amministrativo)
Usigliano di Lari, 02.11.2002
Modifica Comma C Articolo 4
Per decisione dell'Assemblea dei Soci 2005 nel Comma C dell'Articolo 4 la dizione: " i soci esterni, identificati nelle persone che
partecipano alle attività dellassociazione senza ricoprire cariche sociali e senza diritto di voto in assemblea" è sostituita dalla seguente: "I soci esterni, identificati nelle persone che, fattane richiesta e senza necessità di essere accettati dal consiglio direttivo a maggioranza, hanno diritto di voto in assemblea ma non possono ricoprire cariche sociali." |